Il SINDACO
ORDINA
ENTRO IL 01/06/2024 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:
tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.1.2025 “Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 - aggiornamento 2025", che si intendono qui integralmente richiamate e che si fanno proprie.
PARTE A
Tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.1.2025 “Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 - aggiornamento 2025” che si intendono qui integralmente richiamate.
E le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.1.2025 – Titolo IV, art. 16 - Terreni e fabbricati
Entro il 1° giugno:
1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 27, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
PARTE B)
le ulteriori seguenti prescrizioni:
1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all’interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.
2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all’interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un’accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell’uomo e degli animali.
3) E' vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell’ASSL di Oristano), nonché tenere all’interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);
4) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
TALI SITUAZIONI DEVONO ESSERE MANTENUTE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO – (DAL 1° GIUGNO FINO AL 31 OTTOBRE 2025)